Quarto Conto Energia

Nel mese di maggio 2011 è stato pubblicato il quarto Conto Energia, il decreto ministeriale che ridefinisce, dal 1° giugno, il sistema degli incentivi al fotovoltaico.
Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW.

Per i “piccoli impianti” fotovoltaici (impianti fino a 1000 kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche) non è previsto alcun tetto di spesa fino a fine 2012. 
Per i “grandi impianti” (tutti quelli diversi dai “piccoli”) sono previsti tetti di spesa semestrali fino al 2012.
Per gli impianti grandi e piccoli, dal 2013 al 2016, il superamento dei tetti non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.
Dal 2013 è prevista l’introduzione del modello tedesco.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini per impianti fotovoltaici di almeno 1 kW, conformi alle norme tecniche di cui il Dlgs 28/2011, nuovi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

La tariffa incentivante, differenziata per potenza dell’impianto e per periodo temporale, è riconosciuta per 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. 
Premi aggiuntiviI piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti.

È previsto un premio:
– per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia;
– per gli impianti ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
– per i piccoli impianti, realizzati da comuni sotto i 5000 abitanti;
– per gli impianti installati in sostituzione di coperture in amianto;
– per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile per almeno il 60% ad una produzione realizzata nell’Unione europea.

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